Normativa & AI Act31 luglio 20265 min di lettura

AI Act e studi legali: cosa cambia nell'uso quotidiano degli strumenti generativi

Dal 2 agosto 2026 gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 incidono su chatbot, contenuti generati e materiali pubblicati. Per gli avvocati italiani resta centrale anche l'articolo 13 della legge 132/2026.

Gli studi legali sono tra i primi utilizzatori professionali dell'intelligenza artificiale generativa e, contemporaneamente, tra i soggetti più esposti sul piano deontologico. Con l'entrata in vigore degli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 dell'AI Act il tema è uscito dalla discussione teorica.

Il primo impatto riguarda i contenuti pubblicati. Newsletter, articoli, contributi divulgativi e materiali di marketing prodotti con assistenza generativa rientrano nel perimetro degli obblighi di riconoscibilità. Il secondo riguarda i chatbot: se lo studio espone un assistente conversazionale sul proprio sito o su un canale di primo contatto, l'utente deve sapere che sta parlando con un sistema automatico.

Sul piano interno la questione più delicata resta un'altra, e non nasce dall'AI Act: è il segreto professionale. Inserire un atto, una memoria o la documentazione di un cliente in uno strumento generativo di consumo significa trasferire informazioni coperte da segreto a un fornitore terzo, spesso extra-europeo, con condizioni contrattuali che l'avvocato non ha negoziato e talvolta nemmeno letto.

Per gli avvocati italiani si aggiunge l'articolo 13 della legge n. 132/2026, che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali affermando un principio semplice e stringente: la prestazione resta personale, e l'AI può assistere ma non sostituire l'attività intellettuale del professionista. Il cliente ha inoltre diritto di sapere se e come vengono impiegati questi strumenti.

La direzione è chiara: non abbandonare l'AI, ma governarla. Ambienti isolati, dati che non alimentano l'addestramento di modelli terzi, tracciabilità di chi ha usato cosa e su quale pratica, e un perimetro definito di ciò che può o non può essere sottoposto a un modello. È lo stesso ragionamento che vale per commercialisti, consulenti del lavoro e per qualsiasi professione fondata sulla fiducia.

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